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Sez. 5, Sentenza n. 24263 del 18/11/2011 (Rv. 620352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Svolgimento di attività di intermediazione - Mancato rilascio della licenza ex art. 111 r.d. n. 773 del 1931 - Conseguenze - Qualificazione delle fatture come emesse per operazioni soggettivamente inesistenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620352-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In presenza dell'espletamento effettivo di un'attività di intermediazione non possono reputarsi soggettivamente inesistenti le fatture emesse per il solo fatto di non essere il soggetto munito della licenza del questore, prevista dall'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, atteso che il mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio, pur ove necessario, riverbera i suoi effetti solo sul piano della legittimità dell'esercizio dell'attività, ma, in mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso, non priva di conseguenze i rapporti giuridici concernenti lo svolgimento di quell'attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non inesistenti le fatture emesse non dalla società di smaltimento dei rifiuti ma da società c.d. di intermediazione mandataria senza rappresentanza della prima).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 115, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)