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Sez. 5, Sentenza n. 5719 del 12/03/2007 (Rv. 596605 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Emissione della fattura ad opera di soggetto diverso da quello effettivo - Fatturazione di operazione soggettivamente inesistente - Configurabilità - Conseguenze - Detrazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596605-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla fattispecie, prevista dall'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte, nè a quella, prevista dall'art. 21, secondo comma, n. 1, del medesimo d.P.R., di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione, ma va qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev'essere versata la relativa imposta, ai sensi dell'art. 21 cit., non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)