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Sez. 3, Sentenza n. 12145 del 10/08/2002 (Rv. 556897 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Comportamento processuale della parte - Unica fonte di convincimento del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556897-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

IL comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fondato il proprio convincimento di colpevolezza di un automobilista resosi responsabile di un investimento sul contenuto dell'atto di citazione redatto dal difensore, che aveva parlato espressamente di "condotta di guida spericolata" del suo assistito, specificando, peraltro, come, nella specie, la corte di merito avesse, "ad abundantiam", evidenziato anche altri, concorrenti elementi di responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)