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Sez. 3, Sentenza n. 1658 del 27/01/2005 (Rv. 578781 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Comportamento processuale della parte - Unica fonte di convincimento del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578781-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulla autografia di una cambiale valorizzando, oltre alla c.t.u., la dichiarazione del difensore circa il rilascio, in epoca diversa, di altri titoli a favore del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)