diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 193 del 05/01/1995 (Rv. 489584 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Comportamento processuale della parte - Unica fonte di convincimento del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489584-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, in relazione a controversia per il pagamento di compensi professionali, ha utilizzato come prova il comportamento difensivo del debitore, ritenendo la decisione medesima non contraddittoria nella parte in cui ha rigettato, a norma dell'art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione sul rilievo che, contestando il credito, il debitore aveva implicitamente ammesso di non averlo estinto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)