Sez. 3, Sentenza n. 23505 del 17/12/2004 (Rv. 578665 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Necessità - COndizioni e limiti.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
A norma dell'art.46 della legge n.203 del 1982, non tutte le controversie che rientrano nella competenza della sezione specializzata agraria sono assoggettate al previo esperimento del tentativo di conciliazione, sussistendo l'onere "de quo" solo se la domanda riguardi una "controversia in materia di contratti agrari" (se, in altri termini, occorra fare applicazione della speciale normativa in materia di contratti agrari, ovvero si discuta dei vari profili di un rapporto agrario), mentre non sono sussumibili nella predetta categoria le controversie in cui il rapporto agrario abbia funzione di mero presupposto storico del diritto concretamente dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)