Sez. 3, Sentenza n. 206 del 09/01/2002 (Rv. 551466 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Domanda di rilascio di un fondo perché detenuto senza titolo - Controversia relativa a contratto agrario - Esclusione - Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di contratto di comodato scaduto.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, legge 3 maggio 1982, n.203, sussiste esclusivamente a carico di chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari, la quale ultima non si rende configurabile nella ipotesi in cui l'attore prospetti che il fondo, di cui chiede il rilascio, è detenuto dalla controparte senza titolo(nella specie, contratto di comodato scaduto).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)