Sez. 1, Sentenza n. 16002 del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 233615 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Latitante - Notifica al difensore di fiducia o di ufficio - Conseguenze - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
La modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall'altro, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sè a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini avanzata da imputato latitante difeso da un difensore d'ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)