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Sez. L, Sentenza n. 648 del 26/01/1988 (Rv. 457098 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO DELLO IMPRENDITORE O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA AZIENDA - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ANTERIORI O SUCCESSIVE ALLA PROCEDURA CONCORSUALI IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457098-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO DELLO IMPRENDITORE O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA AZIENDA - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ANTERIORI O SUCCESSIVE ALLA PROCEDURA CONCORSUALI IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2119, secondo comma, cod. civ., prevedendo che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda, pone una deroga al diritto di entrambe le parti di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro quando si verifica un fatto che non ne consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria, in quanto esclude che le indicate procedure concorsuali, che denotano un'obiettiva ed insuperabile situazione di crisi aziendale, possano assurgere a causa automatica di risoluzione del rapporto ed onera la parte - rispettivamente curatore o liquidatore e lavoratore - del prescritto preavviso (salve le limitazioni imposte dalle sopravvenute leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970). Peraltro, tale deroga non esclude la Rilevanza, allo stesso fine, di inadempienze del datore di lavoro (nei confronti del dipendente) anteriori o successive alla detta procedura, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, che adduce a giusta causa l'inadempimento della controparte (sottoposta poi a procedura concorsuale) in ordine alla principale obbligazione di corrispondere la retribuzione pattuita, non possono considerarsi comprese nel divieto posto dalla norma in oggetto, trovando esse la loro causa non nella procedura stessa ma nella precedente inadempienza del datore di lavoro. (V 2637/66, mass n 325067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)