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Sez. 2, Sentenza n. 17486 del 01/08/2006 (Rv. 592641 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Deliberazione annullabile - Azione specifica - Necessità - Eccezione nel giudizio di opposizione ad ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione
Stato
decisa il 2006-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592641-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)