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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020 (Rv. 658092 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Valutazione della situazione del paese di transito - Rilevanza - Radicamento per un lasso di tempo apprezzabile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658092-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e "ove occora" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)