Sez. 1 - , Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020 (Rv. 659886 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel paese di transito - Rilevanza automatica - Esclusione - Oneri del ricorrente.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente "vulnerabile" ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell'area siano state commesse violazioni dei diritti umani.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)