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Sez. L, Sentenza n. 5262 del 15/06/1987 (Rv. 453839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO DALL'UPLMO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - PROVA DELL'ADDEBITABILITÀ AL LAVORATORE DEL PROTRARSI DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - ESITO POSITIVO DI TALE PROVA - EFFETTI - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO - SUCCESSIVO ATTO DI AVVIAMENTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO DALL'UPLMO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - PROVA DELL'ADDEBITABILITÀ AL LAVORATORE DEL PROTRARSI DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - ESITO POSITIVO DI TALE PROVA - EFFETTI - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO - SUCCESSIVO ATTO DI AVVIAMENTO - ININFLUENZA.*

In tema di collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968), l'atto di avviamento dell'UPLMO non determina la Costituzione automatica od autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa solo sorgere - a carico del datore di lavoro ed in favore del soggetto protetto - l'Obbligo di stipulare il contratto di lavoro, Obbligo che però non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ. atteso che sono lasciati all'autonomia delle parti molteplici ed essenziali elementi, quali la qualifica, le mansioni, la retribuzione, il periodo di prova. Consegue che, ove il datore di lavoro rifiuti ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore avviatogli dall'UPLMO, è tenuto al risarcimento del danno da quest'ultimo patito, pari alle retribuzioni o salari non percepiti, dalla data dell'avviamento fino a quando perduri lo stato di disoccupazione del soggetto protetto, salva la prova (il cui Onere fa carico sul datore di lavoro) che il protrarsi di tale stato sia dovuto alla colpevole inerzia del lavoratore medesimo; pertanto, il successivo atto di avviamento di quest'ultimo determina comunque la cessazione dell'Obbligo risarcitorio anche se il lavoratore abbia fatto riserva di non rinunciare al precedente avviamento (configurandosi una nullità per contrarietà alle norme imperative della disciplina sul collocamento obbligatorio). (V 3330/85, mass n 441004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)