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Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 (Rv. 589897 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Disparità economica tra i coniugi - Non disponibilità di adeguati redditi propri - Determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento - Elementi apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito del soggetto onerato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589897-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva stabilito in euro 400, 00 mensili l'assegno in favore della moglie, senza prendere in considerazione i redditi dell'obbligato e senza dare rilievo alla circostanza che la donna esercitava l'attività di avvocato ed aveva sempre contribuito al "menage" familiare durante la convivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)