Sez. 6, Sentenza n. 31243 del 04/04/2014 Cc. (dep. 16/07/2014) Rv. 260505 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Appropriazione compiuta nell'ambito di procedure complesse - Condotta decettiva dell'agente infedele per ottenere l'adozione di atti dispositivi da parte di altri soggetti - Truffa aggravata - Sussistenza - Peculato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
È configurabile il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di peculato quando l'atto che in concreto produce l'effetto di appropriazione si inserisce in una procedura articolata, nella quale più soggetti sono chiamati ad intervenire e l'agente infedele, per ottenere il trasferimento della cosa nella sua materiale e personale disponibilità, deve ricorrere ad una condotta decettiva che gli procuri il compimento di atti di disposizione aventi natura costitutiva la cui adozione compete a terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del dipendente della tesoreria di un ente locale il quale aveva predisposto mandati di pagamento informatici falsificando il codice IBAN dell'effettivo creditore a vantaggio proprio o di suoi concorrenti, per la cui esecuzione, tuttavia, era richiesto il successivo visto del dirigente responsabile della spesa ed eventualmente quello della Corte dei conti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)