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Sez. 3, Sentenza n. 4466 del 02/03/2005 (Rv. 579754 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Diritto comunitario - Efficacia diretta nell'ordinamento nazionale - Contrasto con norme interne - Disapplicazione delle stesse - Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - Prevalenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579754-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

In tema di efficacia del diritto comunitario, il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell'art.11della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale, restando affidata alla Corte di Giustizia di Lussemburgo l'interpretazione del diritto comunitario, del quale le sentenze della Corte precisano autoritariamente il significato, definendone l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative, senza per questo creare ex novo norme comunitarie. Inoltre la declaratoria di inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica il divieto assoluto di applicare il regime legale ritenuto illegittimo. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di annotazione nell'albo degli odontoiatri di uno specialista in chirurgia maxillofacciale, avendo escluso di poter applicare l'art. 5 della legge n. 409 del 1985 sulla base della sentenza n. 202 del 29 novembre 2001.)

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 1, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)