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Sez. 2, Sentenza n. 236 del 11/01/2010 (Rv. 611071 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Tempestiva rilevazione del vizio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Vizio rilevato dalla corte d'appello in relazione al giudizio di primo grado - Decisione della causa come giudice di secondo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2010-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611071-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. Ne consegue che la corte d'appello, ove rilevi un simile vizio in relazione alla sentenza di primo grado, è tenuta a decidere la causa come giudice di secondo grado, ossia partendo dalla sentenza già emessa e dando risposta alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)