Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006 (Rv. 592812 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Giudizio di competenza collegiale - Erronea assegnazione a sezione stralcio - Conseguenze - Nullità assoluta - Conversione in motivo di gravame - Mancata deduzione in sede d'impugnazione - Sanatoria.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
Nel caso in cui un giudizio attribuito dall'art. 48 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (nel testo introdotto dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353) alla competenza del tribunale in composizione collegiale sia stato erroneamente assegnato ad una sezione stralcio, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e quindi deciso dal giudice onorario aggregato in funzione di giudice unico, trova applicazione, ai sensi dell'art. 135, lettera b), del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la disciplina dettata dall'art. 274-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 31 della legge n. 353 del 1990 e successivamente abrogato dal d.lgs. n. 51 del 1998), in virtù della quale la violazione delle norme relative alla composizione del tribunale dà luogo ad un vizio di costituzione del giudice, e dunque ad una nullità assoluta, che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161, primo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata denuncia dello stesso in sede d'impugnazione comporta l'impossibilità di rilevarlo e, in definitiva, la sua sanatoria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 31, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 88, Legge 22/07/1997 num. 276 art. 11, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)