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Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005 (Rv. 584723 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Nelle assicurazioni sociali - Peculiarità - Contenuto - Presupposti - Comunicazione al terzo dell'ammissione del danneggiato all'assistenza e della volontà di esercitare la surroga - Sufficienza - Effetti.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584723-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: INAIL) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma è dovuta a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)