Sez. 3, Sentenza n. 45084 del 26/10/2005 Cc. (dep. 12/12/2005) Rv. 232353 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Piazzole ecologiche per la raccolta differenziata - Qualificabilità in termini di deposito temporaneo - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani ad opera dei cittadini nelle piazzole ecologiche, cosiddette ecopiazzole, istituite dai Comuni, non è qualificabile in termini di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, lett. m), del decreto n. 22 del 1997, atteso che nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti non rientra l'intero territorio comunale rispetto ai rifiuti prodotti dai suoi cittadini, ma lo stesso si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata. Conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)