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Sez. 3, Sentenza n. 34665 del 27/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005) Rv. 232178 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Piazzole ecologiche - Gestite dal Comune - Autorizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232178-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)