diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 655 del 27/02/1969 (Rv. 338907 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338907-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - DIFFERENZA.*

La legitimatio ad causam, attiva o passiva, non va intesa come condizione dell'accoglimento della domanda, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole, e non va confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico in contestazione. (Conf. 2519-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)