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Sez. 1, Sentenza n. 649 del 09/03/1973 (Rv. 362749 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - DIFFERENZE RISPETTO ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362749-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - DIFFERENZE RISPETTO ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO.*

Tra legitimatio ad causam e titolarita del rapporto controverso esiste una netta differenziazione perche, mentre la prima si risolve nella titolarita del potere o del dovere (secondo che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una pronuncia su un rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza e dalla titolarita effettiva del rapporto stesso, e costituisce una condizione dell'Azione, la seconda (titolarita del rapporto controverso) riguarda, invece, il merito della causa e non puo confondersi con la prima, nemmeno sotto il profilo della spettanza del diritto; onde ben si puo essere legittimati ad agire e vedersi poi respingere la domanda. (Conf 3395/71, mass n 354952; 1482/71, mass n 351799; (Conf 655/69, mass n 338907; 3706/68, mass n 337024).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)