diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 34668 del 29/12/2025 (Rv. 677065-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 – Distinzione dal tributo - Eccezione in tema di reverse charge - Irrogazione con un unico atto impositivo – Adeguata motivazione del carico sanzionatorio - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677065-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, per il caso di omessa regolarizzazione degli acquisti, non è collegata al tributo e deve, pertanto, essere irrogata con atto separato ex art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto - salvo che non si versi in regime di reverse charge - la stessa non presenta momenti di contatto con l'obbligazione tributaria; nel caso, tuttavia, in cui detta sanzione sia stata irritualmente applicata con l'avviso di accertamento o di rettifica, quest'ultimo non è automaticamente affetto da nullità, potendosi configurare siffatta conseguenza solo nel caso in cui la motivazione dell'atto impositivo sia carente, con specifico riferimento al carico sanzionatorio.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)