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Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 13/06/1984 (Rv. 435540 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO "PER AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI - QUESTIONE DEL PROTRARSI DELLA COABITAZIONE DOPO IL RECUPERO DA PARTE DI DETTO CONIUGE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - DEDUCIBILITÀ INNANZI AL GIUDICE ITALIANO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435540-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO "PER AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI - QUESTIONE DEL PROTRARSI DELLA COABITAZIONE DOPO IL RECUPERO DA PARTE DI DETTO CONIUGE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - DEDUCIBILITÀ INNANZI AL GIUDICE ITALIANO - LIMITI.*

Con riguardo alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per "amentia" di uno dei coniugi, la questione del protrarsi della coabitazione dopo il recupero da parte di detto coniuge della capacità di intendere e di volere, rilevante per l'ordinamento italiano e non per quello canonico, può essere dedotta nel giudizio di delibazione di detta sentenza davanti alla Corte d'appello, quale eventuale ragione ostativa alla delibazione medesima (sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico), mentre resta preclusa la possibilità di sollevarla per la prima volta in Sede di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello. (V 5026/82, mass n 422952; (V 3024/82, mass n 420953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)