Sez. L, Sentenza n. 7238 del 06/08/1997 (Rv. 506465 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Pregressa estinzione del reato per amnistia - Prevalenza sulla retroattività della legge di depenalizzazione - Condizioni - Richiesta di giovarsi del fatto estintivo - Formulazione col ricorso in opposizione - Necessità - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Fattispecie relativa ad assunzione di dipendenti senza il tramite dell'ufficio di collocamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha depenalizzato (nella specie, violazione degli artt. 11 e 13 legge 29 aprile 1949 n. 264, per l'assunzione di lavoratore non per il tramite dell'ufficio di collocamento, commessa prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987 n. 56), la pregressa estinzione del reato per amnistia (nella specie, a seguito del d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865) è invocabile dall'autore della violazione in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen. prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ma la volontà di giovarsi di tale beneficio deve essere tempestivamente espressa nell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il quale corrisponde al ricorso di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve contenere tutti gli elementi su cui si fonda la pretesa del ricorrente, con esclusione di un successivo mutamento dei fatti costituenti la "causa petendi", senza gravi motivi e senza l'autorizzazione del giudice. Nè il giudice può rilevare d'ufficio l'intervenuta amnistia, che non opera automaticamente per effetto del provvedimento legislativo che la concede, ma richiede l'accertamento giudiziale delle condizioni di applicabilità, tra cui l'assenza della volontà di rinuncia, che l'imputato deve manifestare personalmente (art. 5 d.P.R. n. 865 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)