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Sez. 1, Sentenza n. 8913 del 28/10/1994 (Rv. 488303 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Reato contravvenzionale connesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 - Depenalizzazione con tale legge - Estinzione del reato per amnistia - Rilevanza - Deduzione con l'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa della sanzione amministrativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488303-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e poi depenalizzato con tale legge (nel caso di specie, contravvenzione prevista e punita dagli articoli 8, 26 e 28 del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), la pregressa estinzione del reato stesso per amnistia (nella specie, a norma del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi di insussistenza del fatto sanzionabile, spettando allo stesso giudice civile investito della opposizione accertare la sussistenza o meno del fatto estintivo dedotto dall'opponente, al fine di decidere sulla opposizione medesima, se non è stata esercitata l'azione penale (art. 211 decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 28, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/12/1981 num. 774, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 211, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)