Sez. L, Sentenza n. 929 del 03/02/1996 (Rv. 495714 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Pregressa estinzione del reato per amnistia - Prevalenza sulla retroattività della legge di depenalizzazione - Sussistenza - Conseguente deducibilità con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione - Accertamento dei presupposti della dedotta estinzione - Compito del giudice dell'opposizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell' entrata in vigore della legge che lo ha depenalizzato (nella specie, violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificati dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'assunzione del lavoratore senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento, commessa prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56) la pregressa estinzione del reato per amnistia (nella specie, a seguito del d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865) è invocabile dall'autore della violazione in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen. prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile, con l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, quale ipotesi di insussistenza del fatto sanzionabile, spettando al giudice investito dell'opposizione accertare la sussistenza o meno dei presupposti della dedotta estinzione. 1
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)