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Sez. 2, Ordinanza n. 594 del 10/07/1993 (Rv. 483071 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale | Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Nel domicilio reale - Anno dalla pubblicazione della sentenza - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483071-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale

L'anno dalla pubblicazione della sentenza, il cui decorso, ai sensi dell'art. 330 terzo comma cod. proc. civ., comporta che l'impugnazione, se ancora ammessa, va notificata personalmente a norma degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., deve essere calcolato indipendentemente dalla sospensione durante il periodo feriale, della quale invece beneficia il termine annuale d'impugnazione, tenendo conto che la citata previsione dell'art. 330 cod. proc. civ. si ricollega alla presunzione del venir meno, per effetto del decorso del tempo, di ogni rapporto fra il notificando ed i luoghi di residenza e domiciliazione in precedenza indicati, senza alcuna attinenza con le attività processuali per le quali è accordata la suddetta sospensione. Peraltro la notificazione al procuratore costituito anche dopo l'anno solare dal deposito della sentenza non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma una nullità sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ., le cui disposizioni trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)