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Sez. 2, Sentenza n. 8895 del 28/10/1994 (Rv. 488290 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Mancata notificazione della sentenza impugnata - Impugnazione proposta dopo l'anno dal deposito della sentenza nel rispetto della sospensione dei termini nel periodo feriale - Notificazione al procuratore costituito - Necessità.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488290-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

L'impugnazione che, in caso di mancata notificazione della sentenza impugnata, sia proposta con il rispetto del termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. ma dopo il decorso di un anno dal deposito della sentenza, in relazione alla sospensione del termine nel periodo feriale, deve essere notificata al procuratore costituito e non alla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)