Sez. 3, Sentenza n. 8783 del 26/10/1994 (Rv. 488254 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Uso per l'impugnazione della sospensione del termine annuale nel periodo feriale - Notifica dell' impugnazione in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 primo comma cod. proc. civ. - Necessità - Notifica alla parte personalmente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella del successivo art. 330, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969, l'atto d'impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 citato, e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)