Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 29/10/1997 (Rv. 509359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Dei termini feriali - Eccezioni - Natura della controversia - Rilevanza - Controversia in materia di contratti agrari - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali sono stabilite dall'art. 3 della legge 1 ottobre 1969, n. 742 sulla base della natura della controversia e non in relazione al rito previsto. Consegue che sono escluse dal regime della sospensione le controversie in materia di contratti agrari, pur se assoggettate al rito di cui agli artt. 409 ss. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)