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Sez. 1, Sentenza n. 15355 del 01/12/2000 (Rv. 542330 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedure fallimentari - Opposizioni allo stato passivo - Sospensione feriale - Applicabilità - Opposizioni aventi ad oggetto crediti di lavoro o previdenziali - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542330-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal combinato disposto degli artt. 92 dell'ordinamento giudiziario ed 1 e 3 della legge 742/69, si evince che, mentre in materia di procedure concorsuali sono escluse dal regime della sospensione le sole cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria sono, invece, escluse da detta sospensione tutte (ed indistintamente) le relative controversie. Ne consegue che, mentre le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono, in via generale, al regime della sospensione, nella particolare ipotesi in cui esse riguardino, invece, le ricordate controversie in tema di crediti da lavoro o previdenziali, ricadano nella predetta eccezione alla regola della sospensione dei termini - in considerazione dell'esigenza di speditezza con cui le vicende in tema di lavoro e previdenza meritano di essere trattate -, a prescindere dal rito speciale praticato in ragione del carattere concorsuale del procedimento di accertamento del passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)