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Sez. L, Sentenza n. 10525 del 01/08/2001 (Rv. 548700 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Natura della controversia - Rilevanza - Conseguenze - Opposizioni allo stato passivo di procedure concorsuali proposte per far valere un credito relativo ad uno dei rapporti elencati negli artt. 409 o 442 cod. proc. civ. - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548700-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali sono stabilite dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 sulla base della natura della controversia e non in relazione al rito previsto. Ne consegue che le opposizioni allo stato passivo di una procedura concorsuale proposte per far valere un credito relativo ad uno dei rapporti indicati negli articoli 409 o 442 cod. proc. civ. sono escluse dalla sospensione dei termini feriali. (Fattispecie relativa ad una opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa proposta per far valere un credito di lavoro).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)