Sez. 1 - , Ordinanza n. 18536 del 10/07/2019 (Rv. 654659 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Limitazioni del potere di rappresentanza ex art. 2384, comma 2, c.c. - Rappresentanza sostanziale - Opponibilità ai terzi di buona fede - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, ai sensi dell'art. 2384, comma 2, c.c., non sono opponibili ai terzi di buona fede, non solo quando si tratti di limitazioni alla rappresentanza processuale, ma anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale poiché la norma, che si riferisce ai poteri degli amministratori in via generale, prendendo in esame gli effetti della buona fede della controparte, si attaglia più appropriatamente all'ambito della rappresentanza negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384 com. 2, Decreto Legisl. 17/05/2003 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)