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Sez. 1, Sentenza n. 19992 del 29/04/2010 Cc. (dep. 26/05/2010) Rv. 247615 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Effetto devolutivo - Punto relativo alle esigenze cautelari - Doglianze in merito a taluna delle esigenze tipizzate - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247615-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

Il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)