Sez. L, Sentenza n. 25488 del 06/12/2007 (Rv. 600528 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi indebitamente versati dagli artigiani - Art. 7 ultimo comma, legge n. 463 del 1959 - Diritto alla restituzione - Condizioni - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Alla stregua dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463 del 1959, (concernente l'estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), come sostituito dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966 (riguardante l'estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), secondo cui "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa", l'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l'applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)