diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2519 del 08/02/2005 (Rv. 580703 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio - Secondo equità - Violazione dei principi informatori della materia - Onere di indicazione da parte del ricorrente in cassazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580703-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

A seguito della sentenza n. 206 del 2004 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, debba osservare anche i principi informatori della materia - è improponibile il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente si limiti a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche senza indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato, potendo il sindacato della Corte di cassazione investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità. (Nella specie la Corte Cass. ha rilevato che l'erroneità in diritto della regola di giudizio adottata - in materia di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. - non era stata denunciata con il ricorso in termini che consentissero di riferirla alla prospettazione della violazione di un "principio informatore" della disciplina giuridica dei pagamenti o, più in generale, della prova dei pagamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)