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Sez. 2, Sentenza n. 16911 del 12/08/2005 (Rv. 584172 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di pagamento formulata dall'opponente - Accertamento della fondatezza anche parziale al momento della decisione da parte del giudice dell'opposizione - Pagamento dei residui importi del credito - Sostituzione della sentenza di condanna all'originario decreto - Revoca del decreto - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - "Error in procedendo" - Configurabilità - Decisione emessa dal giudice di pace secondo equità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584172-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, senza che in contrario rilevi l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, giacché la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo. Pertanto, la pronunzia da parte del giudice di pace di sentenza di equità senza previa totale revoca del decreto ingiuntivo in conseguenza della riconosciuta fondatezza della sollevata eccezione di intervenuto pagamento della sorte capitale, nel violare l'art. 653 cod. proc. civ. integra un'ipotesi di "error in procedendo", ed è conseguentemente impugnabile mediante ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)