Sez. 3, Sentenza n. 24383 del 16/11/2006 (Rv. 593326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Termine per l'impugnazione - Individuazione e decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione emessa dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è di sessanta giorni, decorrente, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari in virtù del principio della unitarietà del termine di impugnazione in causa inscindibile, dalla data di notificazione della decisione medesima, secondo la disciplina di cui agli artt. 325, ultimo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ. .
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)