Sez. U, Sentenza n. 5507 del 16/05/1991 (Rv. 472203 - 01)
Urbanistica - Giurisdizione | Infrazione edilizia - Provvedimento irrogativo di pena pecuniaria - Opposizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Estensione.
Urbanistica - Giurisdizione
Con riguardo all'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di pena pecuniaria per infrazione edilizia emesso nel vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia l'opposizione medesima attinente allo "an" od al "quantum" della pretesa creditoria, ovvero alla legittimità del procedimento di esazione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è prevista dall'art. 16 di tale legge con riferimento alle sanzioni contemplate dagli artt. 15 e 18 della legge stessa (e che opera anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina generale delle pene pecuniarie amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689), deve intendersi estesa anche alle sanzioni inflitte in base a disposizioni di leggi diverse, anteriori o posteriori alla citata legge del 1977.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)