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Sez. 3, Sentenza n. 3457 del 27/05/1980 (Rv. 407298 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407298-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

La sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 non e applicabile al termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla sua notificazione) stabilito dall'art 481 cod proc civ, non avendo tale termine carattere processuale, in quanto il precetto costituisce un presupposto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, avendo come suo unico scopo quello di costituire in mora il debitore, per consentirgli, a seguito dell'intimazione e del contestuale avvertimento dell'inizio di detto procedimento, il volontario adempimento dell'Obbligo portato dal titolo. (Conf 1840/76, mass n 380627; (Conf 1125/71, mass n 351208).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)