Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 12/04/1990 (Rv. 466658 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - TERMINE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 857 DEL 23 DICEMBRE 1976 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 39 DEL 26 FEBBRAIO 1977 - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - TERMINE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 857 DEL 23 DICEMBRE 1976 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 39 DEL 26 FEBBRAIO 1977 - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. Nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, non soggiace alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, giacché non ha natura processuale ma sostanziale, in quanto opera al di fuori del processo ed incide, direttamente ed immediatamente, sulle situazioni giuridiche sostanziali delle parti e non sulle loro facoltà e potestà processuali. (nello affermare il suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza del pretore che, sul presupposto dell'applicabilità al termine "de quo" della sospensione durante il periodo feriale, aveva annullato il provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale era stato inflitta ad una compagnia di Assicurazione una sanzione amministrativa pecuniaria per avere fatto pervenire al danneggiato la comunicazione dell'offerta di risarcimento oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla legge). (V 4494/85, mass n 441957; (V 3457/80, mass n 407298; (V 4399/77, mass n 387985; (V 1840/76, mass n 380627; (V 694/76, mass n 379339).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)