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Sez. L, Sentenza n. 6839 del 29/07/1996 (Rv. 498838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Promozione per espletamento di mansioni superiori per tre mesi - Accertamento di idoneità richiesto dal contratto collettivo - Legittimità della relativa clausola - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il diritto all'attribuzione di una qualifica superiore per l'espletamento delle relative mansioni per il periodo di tre mesi (o per quello minore previsto dalla contrattazione collettiva), ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non può essere subordinato, neanche dal contratto collettivo, al superamento di un giudizio di idoneità alla promozione demandato ad un'apposita commissione (fattispecie relativa alle previsioni dell'art. 5 del c.c.n.l 29 maggio 1983 per il personale delle casse rurali ed artigiane).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)