Sez. L, Sentenza n. 571 del 30/01/1989 (Rv. 461669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI UN ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI UN ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - IRRILEVANZA.*
Per l'attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, è necessario l'effettivo espletamento (per un determinato periodo) delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo irrilevante che il contratto collettivo preveda per l'acquisizione di essa un accertamento di idoneità non sostenuto dal lavoratore che di fatto ha svolto i compiti della qualifica superiore pretesa. (principio affermato con riguardo alla qualifica di primo tecnico impianti interni speciali, inquadrato nel quinto livello ai sensi dell'art. 12, nota 29, del C.C.n.L. 16 luglio 1981 per i dipendenti S.i.P.). (V 3773/85, mass n 441360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 16/07/1981 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)