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Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010 (Rv. 612450 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Vizi formali antecedenti la vendita - Opposizione proposta dopo la vendita - Inammissibilità - Fondamento - Collusione tra acquirente o assegnatario e creditore procedente - Inammissibilità della predetta opposizione - Esclusione - Difetto di diligenza del terzo acquirente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612450-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Va dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita, qualora sia proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, dando, quindi, la predetta norma risalto solo a tale collusione, che presuppone una dolosa preordinazione della condotta dell'acquirente in danno dell'esecutato, e a nulla rilevando, invece, il difetto di diligenza del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)