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Sez. 3, Sentenza n. 18346 del 06/08/2010 (Rv. 614513 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione proposta dopo la vendita - Deduzione di vizi antecedenti alla vendita - Inammissibilità dell'opposizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il preavviso di rilascio dell'immobile - Impugnazione per cassazione - Giudicato su altra identica opposizione - Produzione della sentenza da parte dell'aggiudicatario - Sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per il ricorrente - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614513-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la norma di cui all'art. 2929 cod. civ., nel tutelare senza riserve l'aggiudicatario non colluso, pone un principio parallelo a quello del giudicato del processo di cognizione, così da precludere l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'effettuazione della vendita o dell'assegnazione del bene e con la quale si denunzi un vizio formale verificatosi in precedenza. Ne consegue, alla luce di detto principio, che, ove il debitore esecutato impugni per cassazione la sentenza di rigetto della proposta opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell'immobile e, nel giudizio di legittimità, l'aggiudicatario produca, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta in altra procedura esecutiva tra le stesse parti ma concernente il medesimo immobile, con la quale è stata respinta l'opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di vendita e tutti gli atti successivi, compreso il decreto di trasferimento dell'immobile, deve escludersi che, in capo al ricorrente, sussista ancora l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)