Sez. 3, Sentenza n. 12732 del 30/05/2007 (Rv. 598118 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione - Opposizione proposta dopo la vendita - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita - nella specie, per essere stata disposta la proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all'incanto - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)