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Sez. 3, Sentenza n. 12732 del 30/05/2007 (Rv. 598118 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione - Opposizione proposta dopo la vendita - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598118-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita - nella specie, per essere stata disposta la proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all'incanto - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)