Sez. L, Sentenza n. 1174 del 04/02/1988 (Rv. 457401 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA DA RUMORI - INDENNIZZABILITÀ - PRESUPPOSTI - ADIBIZIONE DEL DIPENDENTE A LAVORAZIONI RUMOROSE, ANTERIORMENTE AL PERIODO DI QUATTRO ANNI DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, NON TUTELATE DALLA LEGGE E NON DETERMINANTI INABILITÀ - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA DA RUMORI - INDENNIZZABILITÀ - PRESUPPOSTI - ADIBIZIONE DEL DIPENDENTE A LAVORAZIONI RUMOROSE, ANTERIORMENTE AL PERIODO DI QUATTRO ANNI DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, NON TUTELATE DALLA LEGGE E NON DETERMINANTI INABILITÀ - IRRILEVANZA.*
In tema di malattie professionali, l'indennizzabilità della ipoacusia da rumori, secondo la voce n. 44 della (nuova) tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, presuppone, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'accertamento (riservato al giudice del merito) della verificazione degli effetti inabilitanti di tale infermità entro il periodo di quattro anni dalla cessazione della corrispondente lavorazione morbigena e, pertanto, non è esclusa dalla circostanza che il lavoratore, anteriormente a tale periodo, sia stato addetto a lavorazioni rumorose non tutelate dalla legge del tempo, ove queste non abbiano determinato detta inabilità ma soltanto una condizione patologica non invalidante. (V 6906/87, mass n 455103; (V 6225/85, mass n 443356; (V 4630/85, mass n 442090).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)