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Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004 (Rv. 578506 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Provvedimenti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio - Reclamo alla corte d'appello ex art.739 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Statuizioni accessorie sulle spese (erroneamente)emanate - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Condizioni - Reclamo del provvedimento nel merito ex art. 739 cit. - Impugnabilità separata per cassazione della statuizione sulle spese - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578506-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento sulle spese processuali ove sia adottato, sia pure erroneamente, con il provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto la pronuncia sulle spese, che risolve un contrasto in materia di diritti soggettivi aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto che deve sopportare l'onere delle spese, ha carattere definitivo, qualora non sia stato proposto il reclamo alla Corte d'appello. Ove, invece, sia stato proposto il predetto reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. nei confronti del provvedimento di merito che la contiene, la statuizione sulle spese, assumendo carattere conseguenziale ad una decisione che potrebbe venir meno con l'accoglimento del reclamo, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., potendo essere riesaminata con il merito del provvedimento in sede di reclamo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)